Normativa per contrastare bullismo cyberbullismo
Nell’intento di contrastare il bullismo e il cyberbullismo, così come previsto :
- dagli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione italiana:
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
- dalla direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006 recante indicazioni e orientamenti sulla partecipazione studentesca ;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media come declinato nel Piano Nazionale Scuola digitale;
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 Luglio 2015
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dall’aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- dalla Legge 20 agosto 2019 n. 92 Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica;
- dalle Linee di orientamento MI per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 2021
- dalla fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedure penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli art.2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti.